Art. 108 del NOIF
Svincolo per accordo
- Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
- Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
- Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Come avviene la stipula del tesseramento con l’ art. 108?
Una volta ottenuto il 108 dalla Società, il giocatore e tenuto a sua volta a spedire il 108 in federazione o se ne fa carico solo la Società?