Art. 27 del CGS
Grazia
- Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.
In caso di preclusione la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni
Dall’ art. 16 all’ art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva.